| Art. 1 Istituzione, tenuta e pubblicazione del ruolo
Art. 2
Iscrizione nel ruolo
Art. 3 Accertamento dei danni da parte delle imprese di assicurazione
Art. 4 Obbligatorietà dell'iscrizione nel ruolo
Art. 5 Requisiti per l'iscrizione nel ruolo
Art. 6 Cancellazione dal ruolo e reiscrizione
Art. 7
Art. 8
Art. 9
Art. 10 Tassa annuale
Art. 11 Sanzioni disciplinari
Art. 12 Procedimento disciplinare
Art. 13 Sanzioni amministrative
Art. 14 Tariffa delle prestazioni
Art. 15 Oneri finanziari
Art. 16 Disposizioni transitorie
Art. 17 Ampliamento del ruolo delle assicurazioni
private e di interesse collettivo
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Istituzione e funzionamento del ruolo nazionale dei periti assicurativi
per l'accertamento e la stima dei danni ai veicoli a motore ed ai natanti
soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990, derivanti
dalla circolazione, dal furto e dall'incendio degli stessi.
Art. 1 Istituzione, tenuta e pubblicazione del ruolo
1. istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato il ruolo nazionale dei periti assicurativi per
l'accertamento e la stima dei danni alle cose derivanti dalla
circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti
soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990.
2. La tenuta del ruolo è affidata alla Direzione generale delle
assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
3. La Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse
collettivo cura l'aggiornamento del ruolo entro il 31 dicembre di ogni
anno e la sua pubblicazione entro i tre mesi successivi e ne invia copia
alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. 4.
4. Per ciascun iscritto debbono essere indicati il nome, la data di
nascita, il comune di residenza, il titolo di studio, il codice fiscale,
la data di iscrizione, l'indirizzo della sede operativa e il tribunale
territorialmente competente presso il quale gli iscritti svolgono le
funzioni di consulenti del giudice o di periti di ufficio.
Art. 2 Iscrizione nel ruolo
Nel ruolo sono iscritti i periti assicurativi che esercitano l'attività in
proprio e che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5.
L'iscrizione nel ruolo è disposta dal Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, con provvedimento motivato, previo
accertamento dei requisiti di cui all'articolo 5 da parte della
commissione nazionale di cui all'articolo 7. Si applicano le norme di cui
all'articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Art. 3 Accertamento dei danni da parte delle imprese di assicurazione
Le imprese di assicurazione possono effettuare direttamente l'accertamento
e la stima dei danni alle cose e proporre la liquidazione all'assicurato
che ha la facoltà di accettarla oppure di ricorrere all'accertamento ed
alla stima dei medesimi tramite un perito assicurativo iscritto nel ruolo
di cui all'articolo 1.
Art. 4 Obbligatorietà dell'iscrizione nel ruolo
L'attività professionale di perito assicurativo per l'accertamento e la
stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e
dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti soggetti alla disciplina
della legge 24 dicembre 1969, n. 990, non può essere esercitata da chi non
sia iscritto nel ruolo.
Art. 5 Requisiti per l'iscrizione nel ruolo Torna al Sommario Articoli
Ha diritto di essere iscritto nel ruolo chiunque sia in possesso dei
seguenti requisiti:
a) sia cittadino italiano o cittadino di uno degli Stati membri della
Comunità economica europea o straniero residente nel territorio della
Repubblica italiana a condizione che analogo trattamento sia riservato nei
Paesi di origine ai cittadini italiani, salvo il caso di apolidia;
b) abbia il godimento dei diritti civili;
c) non abbia riportato condanna per un delitto contro la pubblica
amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede
pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, contro
il patrimonio, o per altro delitto non colposo per il quale sia comminata
la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo
a cinque anni, o per il reato di omesso versamento dei contributi
previdenziali e assistenziali obbligatori, ovvero condanna comportante
l'applicazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici
di durata superiore a tre anni;
d) sia fornito di diploma di scuola media secondaria superiore di
indirizzo tecnico o di laurea;
e) abbia superato una prova di idoneità mediante esame scritto ed orale
vertente su materie tecniche specialistiche concernenti l'esercizio
dell'attività, salvo coloro che risultano forniti di diploma di perito
industriale in area meccanica o di laurea in ingegneria e risultano
iscritti nei relativi albi professionali da almeno tre anni, avendo
altresì esercitato per tre anni l'attività nel settore specifico che deve
risultare da idonea documentazione anche fiscale.
2. Non possono esercitare l'attività di perito assicurativo gli enti
pubblici, le imprese o gli enti assicurativi. Non possono esercitare
l'attività di perito assicurativo né essere iscritti nel ruolo gli agenti
e i mediatori di assicurazione, i riparatori di veicoli e di natanti e
tutti coloro che hanno un rapporto di lavoro dipendente, salvo le deroghe
già concesse allo scopo di aggiornare la qualità professionale.
3. Le modalità della domanda di iscrizione nel ruolo, le materie e i
programmi di esame per la prova di idoneità, la composizione della
commissione esaminatrice, i compensi ad essa spettanti e le modalità per
la partecipazione e lo svolgimento degli esami sono disciplinati con
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da
emanarsi, per la prima attuazione della presente legge, entro tre mesi
dalla data della sua entrata in vigore.
Alla domanda di iscrizione nel ruolo deve essere allegata l'attestazione
del versamento della tassa di concessione governativa di lire 150.000 ai
sensi del numero 117, lettera b) , della tariffa annessa al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive
modificazioni. Il versamento deve essere effettuato all'ufficio del
registro di Roma.
Si applicano le norme di cui agli articoli 2, 18, 19 e 20 della legge 7
agosto 1990, n. 241.
Art. 6 Cancellazione dal ruolo e reiscrizione Torna al Sommario Articoli
La cancellazione dal ruolo è disposta dal Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, con provvedimento motivato, sentita la
commissione nazionale di cui all'articolo 7, in caso di:
a) rinuncia all'iscrizione;
b) perdita di uno dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a)
e b)
c) sopravvenuta incompatibilità ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
d) condanna irrevocabile per alcuno dei reati di cui all'articolo 5, comma
1, lettera c) ;
e) radiazione;
f) dichiarazione di fallimento.
2. La reiscrizione nel ruolo può essere richiesta senza alcun limite in
caso di rinuncia; dopo il venir meno dei presupposti che hanno determinato
la cancellazione, qualora la stessa sia stata disposta in alcuno dei casi
di cui alle lettere b) e c) del comma 1; dopo intervenuta l'estinzione
della pena quando la cancellazione sia stata disposta in alcuno dei casi
di cui alla lettera d) del comma 1; dopo intervenuta la riabilitazione,
quando la cancellazione sia stata disposta in alcuno dei casi di cui alla
lettera f) del comma 1; decorsi cinque anni in caso di radiazione. Per la
reiscrizione si segue lo stesso procedimento previsto per l'iscrizione.
Resta valido l'esame sostenuto in sede di prima iscrizione.
Art. 7 Commissione nazionale per i periti assicurativi Torna al Sommario Articoli
Abrogato dal d.lgs 373/98
Art. 8 Commissioni provinciali per i periti assicurativi Torna al Sommario Articoli
Abrogato dal d.lgs 373/98
Art. 9 Funzionamento della commissione nazionale e delle commissioni
provinciali Torna al Sommario Articoli
Abrogato dal d.lgs 373/98
Art. 10 Tassa annuale Torna al Sommario Articoli
1. A decorrere dall'anno 1991 gli iscritti nel ruolo sono tenuti al
pagamento della tassa annuale di lire 150.000 da versarsi in modo
ordinario entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce l'iscrizione. La
attestazione relativa al suddetto pagamento deve essere inviata alla
competente commissione provinciale entro trenta giorni dalla data del
versamento.
2. La misura della tassa annuale è modificata con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il
Ministro del tesoro, sentita la commissione di cui all'articolo 7, in modo
da assicurare la copertura finanziaria degli oneri recati dalla presente
legge.
3. Le entrate derivanti dall'applicazione del presente articolo sono
iscritte in apposito capitolo all'uopo istituito nello stato di previsione
dell'entrata del bilancio dello Stato.
Art. 11 Sanzioni disciplinari Torna al Sommario Articoli
1. L'iscritto nel ruolo che nell'esercizio della propria attività tenga
una condotta o compia atti non conformi all'etica, alla dignità e al
decoro professionale è soggetto alle seguenti sanzioni disciplinari:
a) richiamo;
b) censura;
c) radiazione dal ruolo.
2. Il richiamo consiste in una dichiarazione di biasimo formale; è
motivato ed è inflitto per lievi violazioni. Viene notificato all'iscritto
mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
4. La censura è disposta per rilevanti violazioni. Viene notificata
all'iscritto con le stesse modalità del richiamo e di essa è data
comunicazione anche alla camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura della provincia in cui l'iscritto ha la sua sede operativa.
5. La radiazione è inflitta per violazioni di particolare gravità e
comporta la cancellazione dal ruolo. Essa viene notificata all'iscritto
con le stesse modalità del richiamo e di essa è data comunicazione con le
stesse modalità di cui al comma 3 alla camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura della provincia in cui l'iscritto ha la sua sede
operativa e a tutte le imprese di assicurazioni operanti nel territorio
nazionale.
6. Contro il provvedimento di radiazione dal ruolo può essere proposta
impugnazione, entro novanta giorni dalla data di comunicazione della
deliberazione di cui al comma 4, con ricorso al tribunale nella cui
circoscrizione l'iscritto aveva la sua sede operativa, il quale decide in
camera di consiglio sentito il pubblico ministero.
7. I provvedimenti disciplinari di cui al presente articolo adottati nei
confronti di coloro che risultino iscritti ad albi professionali devono
essere comunicati ai rispettivi albi. Si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
8. I provvedimenti disciplinari sono adottati dal Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, su proposta della commissione nazionale
di cui all'articolo 7.
Art. 12 Procedimento disciplinare Torna al Sommario Articoli
1. Il procedimento disciplinare è promosso dalla commissione nazionale di
cui all'articolo 7, anche su segnalazione delle commissioni provinciali di
cui all'articolo 8. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2
della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. Il presidente della commissione nazionale dispone i necessari
accertamenti e ordina la comunicazione all'interessato dell'apertura del
procedimento disciplinare, nomina il relatore e fissa la data della seduta
per la trattazione orale.
3. La comunicazione all'interessato deve essere fatta mediante lettera
raccomandata con avviso di ricevimento e deve contenere l'avvertimento che
gli atti del procedimento restano, per venti giorni dalla data della
ricezione, a sua disposizione presso la Direzione generale delle
assicurazioni private e di interesse collettivo, con facoltà per
l'interessato di estrarne copia. Deve contenere, altresì, l'invito
all'interessato a far pervenire alla commissione, almeno venti giorni
prima della data fissata per la seduta, eventuali scritti o memorie
difensive e documenti.
4. L'interessato ha facoltà di intervenire alla seduta per svolgere
oralmente la propria difesa.
5. Nel giorno fissato per la trattazione orale la commissione, sentiti il
relatore e l'interessato, sempre che questi ne abbia fatto richiesta,
adotta le proprie deliberazioni.
Art. 13 Sanzioni amministrative Torna al Sommario Articoli
1. Salva l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto sia previsto
dalla legge come reato e delle sanzioni disciplinari previste
dall'articolo 11, l'inosservanza delle disposizioni contenute nella
presente legge è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da un minimo di lire 500.000 a un massimo di lire 5 milioni.
2. Al procedimento per l'accertamento e l'irrogazione della sanzione
amministrativa si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981,
n. 689. Competente ad emettere la ordinanza-ingiunzione di cui
all'articolo 18 della stessa legge è il direttore dell'ufficio provinciale
dell'industria, del commercio e dell'artigianato del luogo in cui è stato
commesso l'illecito amministrativo.
Art. 14 Tariffa delle prestazioni Torna al Sommario Articoli
1. La tariffa delle prestazioni dei periti assicurativi, previste dalla
presente legge, per l'accertamento e la stima dei danni alle cose
derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a
motore e dei natanti, soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre
1969, n. 990, è determinata con decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, sentite la commissione nazionale di cui
all'articolo 7 e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative
dei periti assicurativi iscritti nel ruolo nonché l'associazione
rappresentativa delle imprese di assicurazione.
2. Per le prestazioni rese ad imprese o enti assicurativi la tariffa è
determinata di intesa dalle associazioni dei periti maggiormente
rappresentative sul piano nazionale e dall'associazione rappresentativa
delle imprese di assicurazione ed è approvata con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato. In caso di mancata
intesa la tariffa è determinata a norma del comma 1.
3. Per la determinazione delle tariffe a norma del comma 1, il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato chiama a partecipare alle
riunioni della commissione nazionale di cui all'articolo 7 esperti nella
particolare materia.
4. Resta fermo quanto previsto dalla normativa per le prestazioni
effettuate dagli iscritti nel ruolo quali consulenti del giudice o quali
periti d'ufficio.
Art. 15 Oneri finanziari Torna al Sommario Articoli
A decorrere dall'anno 1991, agli oneri derivanti dalla presente legge si
fa fronte con le entrate derivanti dalla tassa annuale stabilita
dall'articolo 10 e dai successivi decreti ministeriali di variazione.
Art. 16 Disposizioni transitorie Torna al Sommario Articoli
1. Entro il termine previsto dal comma 3 sono esonerati dalla prova di
idoneità necessaria per l'iscrizione nel ruolo coloro che, essendo in
possesso dei requisiti previsti all'articolo 5, comma 1, lettere a) , b) e
c) , abbiano esercitato senza soluzione di continuità l'attività di perito
assicurativo per l'accertamento e la stima di danni alle cose derivanti
dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei
natanti, soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990,
nei cinque anni precedenti la data di entrata in vigore della presente
legge (1).
2. Possono partecipare alla prova di idoneità necessaria per l'iscrizione
coloro che, essendo in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 5,
comma 1, lettere a) , b) e c) , abbiano esercitato senza soluzione di
continuità l'attività di perito assicurativo per l'accertamento e la stima
dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e
dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti, soggetti alla disciplina
della citata legge n. 990 del 1969, nei due anni precedenti la data di
entrata in vigore della presente legge (1).
3. Con decreto da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore
della presente legge il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato adotta le norme per l'attuazione delle disposizioni di
cui ai commi 1 e 2 in conformità a quanto disposto dalla legge 7 agosto
1990, n. 241.
4. Le disposizioni di cui all'articolo 4 hanno effetto a decorrere da un
anno dalla data di entrata in vigore della presente legge (2).
5. Le associazioni di cui all'articolo 14, comma 2, determinano la tariffa
entro il termine di nove mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge. (1) Vedi, anche, l'art. 3, d.l. 23 ottobre 1996, n. 542,
convertita in l. 23 dicembre 1996, n. 649. (2) Per la proroga al 31
dicembre 1995 dei termini contenuti nel presente comma, vedi l'art. 7, l.
5 gennaio 1996, n. 25.
Art. 17 Ampliamento del ruolo delle assicurazioni private e di interesse
collettivo Torna al Sommario Articoli
Le dotazioni organiche del ruolo delle assicurazioni private e di
interesse collettivo di cui alle tabelle 1 e 2 allegate al decreto del
Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, sono sostituite da
quelle di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge.
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